mercoledì 16 febbraio 2011

CASSAZIONE: STOP AD AUTOVELOX SELVAGGIO, I PREFETTI RISPETTINO IL CODICE
«Non possono definire una strada ad alto scorrimento se non ne ha i requisiti». Il ricorso di un automobilista di Treviso


Autovelox sì, ma con precise regole da rispettare. A stabilirlo è la corte di Cassazione la quale ha un po’ ridimensionato il potere del prefetto sulla questione, evidenziando che ci sono casi nei quali solo il giudice può intervenire per dichiarare l’illegittimità dell’uso dell’apparecchiatura e di conseguenza decretare l’annullamento della multa. La seconda sezione civile, con la sentenza 3701, ha, infatti, sottolineato che gli automobilisti multati dall’autovelox perché sorpresi a superare i limiti di velocità, hanno il diritto di sapere se la via che percorrevano aveva tutti i requisiti per essere considerata «ad alto livello di scorrimento».La decisione è stata presa dalla Suprema Corte in seguito a un ricorso presentato da un automobilista di Treviso multato sul viale Oberdan della cittadina veneta. Gli ermellini hanno accolto il suo ricorso stabilendo che va accertato se la strada sia inserita nel decreto prefettizio sulla viabilità tra le arterie a traffico intenso lungo le quali sarebbe troppo pericoloso, per la circolazione, fermare chi infrange il codice. In quel caso sarebbe meglio, piuttosto, fotografarlo con l’autovelox e fargli arrivare la contravvenzione a casa. L’automobilista, in sua difesa, aveva sostenuto che la multa era da annullare per l’illegittimità del provvedimento prefettizio di inserimento della strada in questione nell’apposito elenco previsto dalla legge 121 del 2002. In sostanza, hanno scritto gli avvocati nel ricorso, nel caso in questione non è in ballo l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma la «mera applicazione delle norme di legge che disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del prefetto procedere all’individuazione delle strade come “strade di scorrimento”». Il Tribunale di Treviso, il 20 gennaio del 2009, aveva dichiarato la legittimità della multa, mentre i Supremi giudici l’hanno pensata diversamente. Piazza Cavour, in sostanza, ha ribadito che «le valutazioni attinenti al merito dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati». Fatta eccezione per questi casi, il giudice, ha insistito la Cassazione, può intervenire per bloccare una decisione del prefetto.Sarà ora nuovamente il tribunale di Treviso, al quale gli ermellini hanno rinviato la questione, a verificare «se l’inclusione della strada in questione nell’elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel rispetto della normativa del codice della strada che individua le caratteristiche strutturali che deve possedere una strada per essere qualiticata come “strada urbana di scorrimento”».

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